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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 17 aprile 2013, ha risposto ad un quesito dell'Assosomm, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28 della L. 92/2012 afferente al contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”. In particolare, l’istante chiede se la disciplina delle esclusioni dal versamento del predetto contributo previste dal comma 29, lett. b) del citato articolo 2, possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine. Ne consegue che, salvo le tassative eccezioni di cui si dirà,il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine. Ciò premesso, si ritiene che anche nell’ambito della somministrazione a termine sia dovuto il contributo in questione, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. Ciò vale, come richiesto con successiva nota dall’interpellante, anche in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato”.