L'organo amministrativo è l'organo competente a gestire e a rappresentare l'ente ed è nominato secondo le modalità e le procedure contenute nell'atto costitutivo e nello statuto.
La fonte dei poteri degli amministratori è individuata nel contratto di associazione, vale a dire nell'atto costitutivo (comprensivo di statuto). Strettamente legato a tale ruolo vi è anche la responsabilità per gli atti che vengono compiuti o per quelli che vengono omessi, se dovuti.
L'unica disposizione contenuta nel codice civile che disciplina espressamente la responsabilità degli amministratori delle persone giuridiche riconosciute (vedi pagina successiva), diverse dalle società, è l'articolo 18 del codice civile che stabilisce quanto segue: "Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che abbia causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso".
Per completezza si sottolinea che, le disposizioni contenute nel suddetto articolo, pur se espressamente riferite alle persone giuridiche riconosciute, si ritengono applicabili, in assenza di ulteriori specifiche disposizioni, anche agli enti non riconosciuti.
Il riconoscimento e la registrazione sono dunque indispensabili per evitare la responsabilità personale ed illimitata degli amministratori dell’associazione e degli altri soggetti che agiscono in nome e per conto della medesima. Invece, per quanto riguarda le associazioni non riconosciute è necessario ricordare l’art. 38 del c.c. che cosi recita “ Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Quindi per le associazioni non riconosciute, per le obbligazioni assunte dall’associazione stessa, esaurito il fondo comune dell’associazione, possono essere chiamati a rispondere direttamente i soggetti che la rappresentano e che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa per i semplici debiti anche senza aver arrecato alcun danno arrecato all’associazione. Sulla base di quanto sopra espresso in termini di aspetti sanzionatori, non bisogna dimenticare che tale aspetto riguarda anche le responsabilità tributarie connesse al ruolo di consigliere di un ente associativo senza scopo di lucro.
Introduzione
1. Le responsabilità generali degli amministratori di associazioni
2. La responsabilità nei confronti dell’ente
3. La responsabilità nei confronti dei creditori
4. La responsabilità nei confronti dei terzi
5. Il ruolo e le responsabilità di natura fiscale del consiglio direttivo nelle associazioni
6. La circolare specifica e la norma generale sulle responsabilità tributarie come amministratori
7. La sentenza della Cassazione sui rappresentanti delle associazioni non riconosciute