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Nell’ipotesi di assunzione di lavoratore a tempo determinato in sostituzione di un lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro ha la facoltà di collocare il nuovo assunto a svolgere mansioni anche diverse da quelle svolte dal lavoratore assente, il tutto a tutela delle esigenze nuove o sopravvenute dell’impresa. Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6787 del 19 Marzo 2013.