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L'accordo transattivo contenuto nella conciliazione raggiunta in sede sindacale comporta la cessazione della materia del contendere in giudizio ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è stata proposta l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione.