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La riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai terzi va rinvenuta nel requisito di serietà e gravità dell'elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale. Tale elemento, unitamente ad altri elementi significativi desunti dalle circostanze del caso concreto, converge alla formazione della prova concludente della condotta evasiva. Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria V, nella sentenza n. 6254 del 13 marzo 2013