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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 27 marzo 2013, ha risposto ad un quesito della Confindustria in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, concernente l’autorizzazione preventiva rilasciata alle Agenzie per il Lavoro, da questo Ministero, ai fini dell’espletamento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
In particolare l’istante chiede se, ai sensi della citata disposizione, anche le società aventi ad oggetto la gestione di siti internet mediante l’attività c.d. di crowdsourcing debbano richiedere la suddetta autorizzazione. Conformemente alle osservazioni innanzi svolte ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che non sia necessaria l’autorizzazione preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003 per lo svolgimento dell’attività di crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la stipulazione di contratti di natura commerciale tra i quali la compravendita e l’appalto.
Nelle ipotesi in cui l’attività di crowdsourcing involga, invece, la conclusione di contratti d’opera professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario richiedere l’autorizzazione ai sensi della citate disposizioni normativa esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti consegua un’attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione.