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In tema di attività connesse a quella della professione di avvocato, definita ai sensi dell'ordinamento di detta professione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, i redditi e volumi d'affari vanno assoggettati a contribuzione ai sensi della L. 20 settembre L. 20 settembre 1980, n. 576. Nel caso di specie viene confermata la decisione della Corte d'appello che ha escluso l'obbligo contributivo in quanto non era in concreto ravvisabile l'intreccio tra attività in CDA e conoscenze del professionista. Questo in sintesi il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 5975 dell'11 marzo 2013.