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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 8 marzo 2013, ha risposto ad un quesito dei sindacati FIT – CISL (Federazioni Italiana Trasporti) e la FAST (Comparto Aereo Federazione autonoma dei sindacati dei trasporti), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, commi 6 e 7, della L. 223/1991, concernente la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In particolare, gli istanti chiedono quale sia la disciplina applicabile qualora il lavoratore si trasferisca o espleti attività lavorativa all’estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità. In risposta al quesito avanzato si può quindi sostenere che le disposizioni normative summenzionate trovino applicazione anche nelle situazioni di rioccupazione, negli Stati UE e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra UE, oltre che nelle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale. Ciò sia perché l’art. 8, comma 6, della L. 223/1991 non pone delimitazioni legate al “luogo” di svolgimento della prestazione di lavoro sia, più in generale, ai fini del rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché di libera circolazione dei lavoratori.