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Nel caso di prestazione, da parte del dipendente assente per malattia, di attività lavorativa a favore di terzi spetta allo stesso lavoratore, e non al datore di lavoro, secondo il principio di distribuzione dell'onere della prova, dimostrare la compatibilità della suddetta attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 5809 del 8 Marzo 2013.