La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 del 8 marzo 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7 del D. Lgs. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. In particolare, l’istante chiede se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia. Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene che il recepimento normativo del suddetto orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale, in linea con l’interpretazione fornita da questa Amministrazione sotto la vigenza della precedente disciplina (cfr. risposta ad interpello del 5 dicembre 2006).
Si fa presente, peraltro, che la l’art. 23 della L. 183/2010, che ha delegato il Governo alla emanazione di quello che sarebbe stato il D. Lgs. 119/2011, aveva peraltro espresso l’esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico, così rafforzando l’ipotesi interpretativa esposta. Per quanto concerne il secondo quesito, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.