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Le prove acquisite nell’accesso presso abitazioni del convivente del contribuente sono inutilizzabili non accettando l’argomentazione proposta dal Fisco circa il significato inequivoco della parola convivenza nel moderno sistema sociale: si sottolinea che l’accesso è legittimo solo se effettuato nei luoghi espressamente indicati dal P.M. nel provvedimento di autorizzazione. Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4498 del 22 Febbraio 2013.