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L'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della L. 56/1987, di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. 230/1962, se pure si inserisce nel sistema delineato dalla disciplina generale, nel senso che restano applicabili le regole riguardo all'onere del datore di lavoro di provare le condizioni legittimanti l'apposizione del termine, non comporta, peraltro, la necessità di fissare contrattualmente limiti temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato. Questa la decisione della corte di Cassazione, III sezione lavoro, nella sentenza n. 3236 dell'11 febbraio 2013.