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Alla revisione periodica obbligatoria della caldaia prevista per legge si applica l'aliquota IVA agevolata al 10%, e non quella ordinaria al 21%.
Si tratta, infatti, di un tipo di intervento che rientra nella c.d. "manutenzione ordinaria" dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, siano essi singole abitazioni private o condomìni.
Il consumatore finale a cui è stata erroneamente addebitata l'Iva ordinaria in luogo di quella agevolata al 10% potrà richiedere all'impresa il rimborso dell'Iva versata in eccedenza.
L'impresa, a sua volta, potrà chiedere il rimborso al Fisco entro due anni dalla data di versamento dell'Iva ordinaria, ma a condizione che dimostri di aver realmente restituito all'utente l'Iva addebitata in eccedenza.
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