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La disapplicazione delle specificazioni del parametro normativo riguardanti la nozione di giusta causa di licenziamento è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e non è incensurabile in Cassazione se non per vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. Queste le conclusione della Corte di cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 2510 del 4 Febbraio 2013.