Autocertificazione e valutazione del rischio - Fac-simile

Autocertificazione e valutazione del rischio - Fac-simile

Fac-simile di autocertificazione e valutazione del rischio

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Data: 21/02/2013
Tipologia: Formula


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L'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: "l datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). ".
Il termine del 30 giugno 2012 previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 , e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: " l datori di lavoro che occupano fino a l0 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)". AI fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, regolate dal D.M. 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella L. 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "legge di stabilità" 2013.
L' articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: " I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)". Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.



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