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La L. 476/1984 detta disposizioni in materia di borse di studio e di dottorato di ricerca; più precisamente, l'art. 2, comma 1, prevede che "il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste". Questo il concetto ribadito dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro nella sentenza n. 2422 del 1 Febbraio 2013.