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In materia di trattamento previdenziale, gli enti privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare - in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili. Questa l'ordinanza della Corte di Cassazione VI sezione Lavoro, n. 2750 del 5 Febbraio 2013.