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L’articolo 7, comma 1 e 2 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha previsto a decorrere dal 1 gennaio 1999 l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che, venduto un immobile di cui hanno usufruito dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro o Iva, provvedono all’acquisto di altro immobile, entro un anno dall’alienazione, ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerato “prima casa” di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro).
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