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Secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988 la condanna penale di per se non può essere sufficiente all’esclusione della partecipazione ad un concorso pubblico ed alla conseguente assunzione. È altresì vero che la condanna penale può certamente essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale ove ad essa si accompagni una autonoma e specifica valutazione dell’Amministrazione sulla gravità dei reati commessi. Questo il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 425 del 23 gennaio 2013.