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Il dovere di vigilanza prescinde dalla delega di determinate funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori e la sua violazione porta il riconoscimento della responsabilità tranne nel caso di prova di impossibilità, da parte dell’amministratore, di poter esercitare la dovuta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio di amministrazione. Questa la decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 319 del 9 Gennaio 2013.