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Il rifiuto del lavoratore di ottemperare al provvedimento del datore di lavoro di trasferimento ad una diversa sede, ove giustificato dalla contestuale assegnazione a mansioni asseritamente dequalificanti, impone una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la congruità delle nuove mansioni, indipendentemente dal loro concreto svolgimento. Questo il contenuto della sentenza n. 1693 della Corte di Cassazione del 24 Gennaio 2013.