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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 3 del 24 gennaio 2013, ha risposto ad un quesito del Federambiente, in merito alla corretta applicazione della L. 92/2012 nella parte in cui prevede, al comma 14 dell’art. 3, la possibilità di affidare alle parti sociali dei settori in cui siano operanti “consolidati sistemi di bilateralità”, l’introduzione di “misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate”..A tal riguardo, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge – prima fra tutte quella che coinvolge esclusivamente le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – si ritiene che la formulazione voglia riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data. Ne consegue l’ “abilitazione” di quegli enti che, prima dell’entrata in vigore della L. 92/2012, erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori), restando viceversa esclusi gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti.