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In caso di licenziamento illegittimo, l'eventuale mancanza di colpa o di dolo del datore di lavoro non esonera quest'ultimo dall'obbligo di risarcire il danno previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma esclude la responsabilità risarcitoria del medesimo per la misura eccedenteil minimo garantito di 5 mensilità. Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro , nella sentenza n. 818 del 15 Gennaio 2013.