Con la legge di stabilità 2013 il legislatore ha apportato significative novità alla disciplina delle operazioni intracomunitarie; in particolare, viene stabilito che:
• le cessioni e gli acquisti intra-UE di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione dal Paese di origine a quello (diverso) di destinazione, diventando irrilevante il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo;
• le fatture relative alle cessioni intra-UE di beni vanno emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• le fatture relative agli acquisti intra-UE di beni, previa integrazione, vanno annotate distintamente, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, secondo l’ordine di numerazione, con l’indicazione dell’eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera;
• ai fini della regolarizzazione, in caso di mancata ricezione della fattura UE entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere autofattura entro il 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.