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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 24 gennaio 2013, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Generale Cooperative italiane, della Confcooperative e della Legacoop, in merito alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di una cooperativa ex art. 6 della L. 142/2001, contempli l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori. Sul punto, l’interpello in esame ha stabilito che il regolamento interno può quindi modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore quali, ad esempio, l’allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che non risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori (cfr. Cass. sent. n. 22816/2009).