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Il datore di lavoro che abbia già intimato il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo può comunicare al lavoratore un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo. Tuttavia, il secondo recesso produrrà effetti solo nel caso in cui il giudice accerti l'illegittimità del primo licenziamento comunicato dal datore di lavoro. Questa la decisione della Corte di Cassazione sezione Lavoro con la sentenza n. 106 del 4 Gennaio 2013.