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Posto che l'onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo di apposizione del termine al contratto di lavoro risponde all'esigenza di evitare l'uso indiscriminato del contratto a tempo determinato, è legittima, perché specificamente motivata, l'indicazione nel contratto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell'inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire.
Questo il contenuto della sentenza n. 5 del 2 Gennaio 2013 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro.