Lettera di convalida della risoluzione per mutuo consenso - Fac-simile

Lettera di convalida della risoluzione per mutuo consenso - Fac-simile

Fac-simile di lettera di convalida della risoluzione per mutuo consenso

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Data: 25/01/2013
Tipologia: Formula


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L’art. 4, commi 16-23, modifica la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze. Infatti, distingue le dimissioni o la risoluzione consensuale delle lavoratrici madri da tutte le altre ipotesi.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, l’art. 4, comma 16, della L. 92/2012 sostituisce il comma 4 dell’art. 55 del D. Lgs. n. 151 del 2001, che prevedeva la preventiva convalida, da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, delle dimissioni volontarie presentate nel periodo di gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino (nonché di accoglienza del minore adottato o in affidamento). In realtà, il “nuovo” art. 55 citato estende (da uno) ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie; estende (da uno) ai primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie (specificando che in caso di adozione internazionale i tre anni decorrono dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento); nei casi sopra indicati, estende l’istituto del convalida anche al caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed, infine, specifica che la convalida costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro (la normativa vigente già la pone come condizione, ma senza specificarne la natura sospensiva).
Al di fuori dell'ipotesi indicate dal nuovo art. 54 del D. Lgs. 151/2001 si prevede che le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, in tutte le altre ipotesi, siano "sospensivamente condizionate" ad una convalida delle stesse presso la competente Direzione territoriale del lavoro (ovvero presso i Centri per l'impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva ) o alla sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.



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