La prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie

La prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie

La Circolare del Giorno n. 18 del 24.01.2013

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(4,90 € IVA Compresa)
Data: 24/01/2013
Tipologia: Approfondimento


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Le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva, in quanto si applica il regime di tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni.
Per poter beneficiare di tale agevolazione fiscale il venditore deve fornire le prove che attestino effettivamente la qualifica di operazione intracomunitaria:
onerosità;
trasferimento fisico della merce nell’altro Stato membro;
soggettività passiva dell’acquirente.
La prova del trasferimento fisico dei beni da uno Stato all’altro è particolarmente difficile nel caso in cui la vendita sia effettuata con la clausola ex-works. In questo caso, infatti, il cedente perde fin da subito il controllo sulla merce poiché il trasporto è curato dall’acquirente.
Il cedente rimane esposto al rischio che qualora non sia in grado di provare l’arrivo a destinazione della merce, l’Amministrazione finanziaria, considerando l’operazione come una vendita interna assoggettata ad Iva, chieda l’Iva e le sanzioni. Le prove del trasferimento fisico della merce consistono sia in documenti fiscali che non, ma anche qualsiasi altro mezzo di prova idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.



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