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Con la circolare n. 47/2012 l’Agenzia ha fornito significativi chiarimenti riguardo l’applicazione della cd “remissione in bonis” all’esercizio tardivo dell’opzione per la “cedolare secca”.
In particolare, secondo le Entrate, è possibile “sanare” la tardiva presentazione del modello 69 purché non si tratti di un “mero ripensamento”; pertanto, il beneficio della remissione in bonis è applicabile solo se il contribuente:
• manifesta un comportamento coerente con il regime opzionale;
• assolve a tutte le formalità e gli obblighi richiesti, omettendo la sola presentazione nei termini del “modello 69”.
Diversamente, non può usufruire dell’istituto chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro (anche in unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca.
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