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Il trasferimento del lavoratore deve ritenersi giustificato quando è divenuto inutilizzabile nella sede a quo e sussiste la possibilità di una sua utilizzazione nella sede ad quem; quando la prestazione del lavoratore è divenuta indispensabile nella sede ad quem, anche se la sua prestazione continua ad essere utile nella sede a quo; il datore di lavoro può scegliere discrezionalmente tanto il lavoratore da trasferire, quanto la sede del trasferimento, ma non può compiere atti discriminatori e, nella scelta, deve comportarsi secondo buona fede. In tema di trasferimento del lavoratore, l'accertamento da parte del giudice in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano lo spostamento da un'unità produttiva ad un'altra non può estendersi (in violazione del principio costituzionale di libertà della iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost.) al merito del provvedimento adottato dal datore di lavoro e segnatamente alla scelta del lavoratore da trasferire, a meno che la contrattazione collettiva applicabile non disponga diversamente.