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E’ illegittimo il licenziamento per soppressione delle posizioni lavorative, con conseguente impossibilità di ricollocazione dei lavoratori nel contesto aziendale, adducendo come motivazione del licenziamento un calo del fatturato non provato. Si afferma quindi il principio in base al quale non si possono licenziare i dipendenti se non c’è stato un significativo calo del fatturato. Questo il contenuto della sentenza n. 21712 della Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, del 4 dicembre 2012.