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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in materia di requisiti necessari ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186 bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942). In particolare, l’istante chiede se sia possibile ottenere l’attestazione della regolarità contributiva nell’ipotesi in cui l’impresa sia sottoposta ad una procedura di concordato preventivo, nella modalità di continuazione dell’attività aziendale, in virtù di un piano – omologato dal competente Tribunale – che prevede l’integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.