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Tale legge prevede che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono, quindi, autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e con veicolo a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.