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La sopravvenuta impossibilità, anche parziale, della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore viene a costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non avendo il datore di lavoro l'obbligo di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue capacità se ciò comporta una modificazione dell'assetto organizzativo dell'impresa. Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, con la sentenza n. 23330 del 18 Dicembre 2012.