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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 39 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito dell’Ania, in merito all’interpretazione dell’art. 3, comma 31, della L. 92/2012, secondo il quale i fondi assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.