Ieri – 17 dicembre 2012- si è chiusa la tornata dell’Imu. Il calcolo non è stato dei più semplici, a complicarlo poi si sono aggiunte le modifiche operate all’ultimo dai Comuni, che in alcuni casi hanno riscritto le disposizioni di giugno.
Tra le problematiche rimaste aperte c’era quella legata al rimborso, un’ipotesi ricorrente considerando che in sede di saldo i Comuni hanno aggiustato le aliquote, e hanno definito alcune agevolazioni.
Il dipartimento delle Finanze è intervenuto a ridosso della scadenza del saldo Imu con un interessantissimo documento, che scioglie ogni dubbio sulle modalità del rimborso (risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012).
Considerando che, nonostante la quota erariale, l’Imu resta un tributo comunale, e che nell’ottica della semplificazione non sembra possibile costringere il contribuente a chiedere il rimborso a due soggetti diversi, l’interlocutore deve essere uno, e non può che essere il Comune.
L’istanza di rimborso, quindi, va inoltrata al Comune, anche in relazione alla quota statale.
Il dipartimento poi chiarisce che è possibile “compensare” gli importi statali con quelli comunali, in questo modo, ad esempio, un errato versamento allo Stato può essere usato per azzerare l’imposta dovuta o per versare un minor importo comunale. Sarà poi compito dello Stato e dell’ente locale effettuare le proprie regolarizzazioni finanziarie.