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Gli enti non commerciali di tipo associativo che non hanno inviato il modello EAS hanno tempo fino al 31.12.2012 per presentarlo ricorrendo alla “remissione in bonis” e versando contestualmente una sanzione pari a 258 euro.
Gli enti che, invece, hanno inviato il modello EAS, ma in ritardo, possono ricorrere alla remissione in bonis pagando solo i 258 euro previsti per la sanzione, senza trasmettere nuovamente il modello Eas.
Sono i chiarimenti riportati dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 in risposta al Forum del terzo settore, che chiedeva chiarimenti in merito all’applicazione della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012) alla comunicazione di cui al modello EAS.
I chiarimenti confermano ulteriormente quanto già illustrato nella circolare n. 38/E del 28 settembre scorso.
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