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Per l'assunzione in prova, l'art. 2096 c.c. richiede oltre alla forma scritta “ad substantiam” ed alla indicazione delle mansioni, anche la predeterminazione della durata.
La durata massima del periodo di prova, indicato dall’art. 10 della l. 604/1966 è di sei mesi, anche se il termine stabilito dai CCNL può essere ridotto o abbreviato, di comune accordo tra le parti
In Allegato fac-simile della lettera di assunzione con patto di prova ridotta.