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Il 7 marzo 2012 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Assicurazioni (dipendenti e produzione), il quale apporta importanti integrazioni al trattamento economico. In particolare, gli arretrati spettanti a partire dal 1° gennaio 2011 saranno erogati possibilmente entro il 30 aprile 2012 e comunque non oltre il 30 maggio 2012. Le somme da corrispondersi a titolo di arretrati vanno tenute in conto agli effetti della determinazione della quota di accantonamento del TFR relativa all'anno 2012. Tali arretrati vanno altresì tenuti in conto agli effetti del contributo (a carico delle imprese e a carico dei lavoratori) per il trattamento previdenziale già previsto dall'art. 86 del CCNL 17 settembre 2007, nonché per le prestazioni economiche di maternità. Le somme da corrispondersi a titolo di arretrati non saranno considerate utili ad alcun altro effetto contrattuale e di legge (lavoro straordinario, L.T.C., etc.).