Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Il divieto di riduzione della retribuzione del lavoratore subordinato, previsto dall’art. 2103 c.c., nel testo introdotto dall'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300, opera nel limitato ambito del divieto di modifica in pejus della mansione dello stesso lavoratore, sancito dalla norma citata; pertanto, ove non vi sia un declassamento professionale del lavoratore, le parti, nel corso del rapporto, possono validamente stabilire nuovi patti introducendo consensualmente modifiche al contenuto del rapporto ed anche procedendo ad una nuova determinazione della retribuzione, riducendola nel suo ammontare.
In allegato un fac simile della lettera di variazione delle mansioni.