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Gli obblighi di assunzione previsti dalla l. 68/1999 sono sospesi, a mente dell’art. 3, comma 5, della legge citata, nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 della l. 23.7.1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del d.l. 30.10.1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla l. 19.12.1984, n. 863. Tali obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi, inoltre, per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli artt. 4 e 24 della l. 23.7.1991, n. 223 e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
In Allegato fac-simile di istanza alla Provincia di sospensione all’avviamento obbligatorio per crisi aziendale.