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Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore; peraltro, la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una denuncia in sede penale non esclude l'onere, per il medesimo di promuovere tempestivamente il procedimento disciplinare contro il lavoratore non sottoposto a sospensione cautelare, a carico del quale egli abbia già rilevato elementi di responsabilità.
In Allegato un fac simile di lettera di contestazione.