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Rifacendosi a principi di diritto formulati dalla giurisprudenza di legittimità e al contenuto dell’art. 2639 cod. civ., si ritiene penalmente responsabile, relativamente al reato di cui all’art. 5 del DLgs 74/2000 (omessa dichiarazione), l’amministratore di fatto di società,anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 c.p., comma 2. Questa la decisione della iii sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33385 del 29 Agosto 2012.