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A norma dell’art. 2969 c.c., la decadenza prevista dall'art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604 e successive modifiche - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile. Essa necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione.
In allegato Fac simile di lettera di impugnativa.