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Con la risoluzione 96/E del 17 ottobre scorso l’Agenzia conferma un orientamento già espresso in passato nella risoluzione n. 70/E del 13 aprile 2007: le prestazioni erogate da un massofisioterapista, con diploma conseguito dopo la data del 17.03.1999, non sono esenti Iva, sia che il corso di formazione abbia avuto durata triennale o biennale.
L’esenzione Iva opera solo con riferimento ai massofisioterapisti con diploma conseguito entro il 17.03.1999, a seguito di un corso di formazione triennale. Solo per tali soggetti, infatti, è stata prevista l’equiparazione alla figura professionale del fisioterapista (D.M. 27.07.2000).
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