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• La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 19 ottobre 2012, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (ARIS), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 7, L. n. 289/2002 e successive modificazioni. In particolare, l’istante chiede se il trattamento corrispondente all’indennità di mobilità nei confronti dei lavoratori della sanità privata di cui alla suddetta disposizione, ove concesso entro l’anno 2012, continui ad essere erogato anche dopo il 31 dicembre 2012 per la durata di 66 mesi; l’istante pone, altresì, la questione afferente alla disciplina applicabile ai lavoratori citati in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici.