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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 19 ottobre 2012, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla corretta applicazione della L. n. 223/1991, per quanto attiene alla sussistenza dei limiti numerici necessari per l’attivazione, da parte di imprese esercenti attività commerciale con meno di 50 dipendenti al termine di un periodo di CIGS, della procedura di mobilità c.d. indennizzata. Nello specifico, l’istante chiede se sia o meno possibile, per un’impresa esercente attività commerciale, attivare la procedura di mobilità di cui sopra qualora, durante il periodo di fruizione della CIGS precedentemente concessa, sia venuto meno il requisito occupazionale dei 50 dipendenti richiesto dalle norme di legge per le aziende rientranti nel citato settore. Si pone, inoltre, la questione per cui l’azienda richiedente la mobilità sia passata, senza soluzione di continuità, da un periodo di CIGS per cessazione di attività, ex art. 1 e ss., L. n. 223/1991, ad un periodo di CIG in deroga.