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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la nota prot. 37/0018271/MA007.A001 del 12 ottobre 2012, con la quale risponde ad un quesito dell'Inail circa l'organo competente all'erogazione della sanzione amministrativa per omessa comunicazione preventiva all'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, di cui al comma 3bis, art. 35 del D. Lgs. 276/2003. Il Ministero precisa che la sanzione amministrativa, in caso di inadempimento dell'obbligo, va irrogata esclusivamente dal personale di vigilanza delle Direzioni territoriali del lavoro. Resta ferma l'adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non "registrate" e rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.