L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 94/E dell’11 ottobre 2012, ha fornito importanti chiarimenti sul corretto comportamento da adottare in tema di rivalutazione delle aree fabbricabili prevista dalla Legge n. 266/2005, alla luce del decreto “milleproroghe” per il 2012 (D.L. n. 216/2011).
Tale decreto ha, infatti, portato da 5 a 10 anni il termine per l’utilizzo edificatorio di tali aree oggetto di rivalutazione, con la conseguenza che i contribuenti che non hanno eseguito le costruzioni entro i 5 anni previsti inizialmente possono continuare a beneficiare della rivalutazione a condizione che l’utilizzo edificatorio avvenga entro il 31.12.2015.
La proroga è giunta, però, dopo oltre un anno dalla scadenza del termine originario di 5 anni, con la conseguenza che i contribuenti che non hanno edificato entro il 31.12.2010 sono già decaduti dai benefici della rivalutazione.
L’Agenzia precisa, pertanto, quali sono gli effetti della proroga in tale ipotesi, effetti che sono diversi a seconda della scelta del contribuente di fruire o no del nuovo termine decennale.